Certificato medico per attività sportiva


Palestra Athlon - pubblicato : 18-09-2019 10:24:57

La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l’obbligo di sottoporsi a visita medica):

  1. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
  2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  3. coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Il Decreto del 28/02/2018 del Ministero della Salute, esclude dall'obbligo della certificazione medica la fascia di età dai 0 ai 6 anni.

Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente punto 2, ha chiarito che:

  • per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate;
  • la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia).

Oltre a quanto sopra, la predetta Circolare ministeriale ha stabilito che, nell’ambito dell’attività non agonistica, il CONI provvederà (inizialmente entro il termine del 31 ottobre 2015, poi prorogato, dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015, al 31 maggio 2016) sentito il Ministero della salute, ad impartire idonee indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito di tali attività:

  • i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligati alla certificazione sanitaria);
  • i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
  • i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Circolare è stata emanata dal CONI, 10 giugno 2016 – prot. 6897/16

Chi può rilasciare il certificato?

L’art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il II comma dell’art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto:

  • dai medici specialisti in medicina dello sport;
  • dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, solo per i propri assistiti;
  • dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.

Per sottoporsi alla visita da 0 a 90 anni sono necessari i seguenti documenti

  •  Documento di identità valido
  •  Tessera sanitaria di chi fa la visita

I Minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore.

Come si svolge la visita?

Il protocollo di visita  cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee guida del Ministero della salute dell’8 agosto 2014, le quali prevedono:

  • l’anamnesi basata sulla raccolta delle informazioni sullo stato di salute del soggetto e su eventuali patologie familiari di interesse per il rilascio dell’idoneità, sulla qualità delle attività lavorative e sportive svolte, su alcune abitudini (fumo, assunzione di integratori, alcool…) e sulla conoscenza dei danni derivanti dall’assunzione di sostanze doping
  • un esame obiettivo,  raccolta dei dati antropometrici (peso e altezza), ascoltazione toracica e misurazione della pressione arteriosa;
  • un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
  • un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
  • un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Per informazioni sulle prenotazioni rivolgiti in segreteria.